Moratoria per prestiti e finanziamenti: sospensione delle rate fino a 6 mesi ma non per tutti.
Sono qui indicati i requisiti per avere accesso alla “Moratoria covid19”: sono legittimati a richiederla i consumatori titolari di contratti di credito che, come effetto dell’emergenza (a partire dal 21 febbraio 2020 e sino al 30 giugno 2020), si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione)
- Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali)
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti che possano autocertificare una riduzione del fatturato superiore al 33
- Gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.