Mostre-mercato e concessioni di suolo pubblico: buone notizie per gli operatori dal TAR di Roma.
Finalmente buone notizie per i concessionari delle mostre-mercato all’interno del territorio di Roma Capitale nonostante la pandemia ancora in atto ed in attesa della ripartenza del settore.
Infatti, con la recente sentenza del Tar capitolino n. 1358/2021 depositata lo scorso 2 febbraio, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di una Associazione, vincitrice di un bando e concessionaria di un’area pubblica in una piazza centrale di Roma, che censurava l’azione amministrativa posta in essere da Roma Capitale, adottando direttamente una determinazione decadenziale della concessione di suolo pubblico strumentale all’attività di mostra-mercato intrapresa, disattendendo la disciplina normativa prescritta ai sensi della deliberazione consiliare del 2014 in materia di COSAP che individua le modalità ed i presupposti per determinare la decadenza del concessionario dal titolo, prevedendo che il responsabile del procedimento debba inviare al dirigente una relazione dettagliata, indicando le circostanze di fatto contestate al concesssionario ed i verbali di accertamento delle violazioni e che il dirigente possa poi formulare la contestazione, assegnando un termine per le eventuali discolpe e, infine, ordinando l’adeguamento.
Solo in caso di mancato adeguamento da parte del concessionario, ovvero dopo la terza contestazione, è possibile dichiarare la decadenza.
Secondo il TAR l’accertamento delle violazioni (demandato ai vigili urbani) non va confuso con la comunicazione della relativa contestazione demandata al dirigente.
Se la parte non si adegua alla contestazione dirgenziale nel termine imposto scatta la decadenza; ma se la parte si adegua non v’è spazio per un tal provvedimento e tale condotta amministrativa deve essere ripetuta almeno due volte; e anche per la seconda volta, se la parte si adegua, il provvedimento non è adottabile. La situazione muta nel terzo accertamento: e difatti in tal caso, scattando la comunicazione della terza violazione, il dirigente non è tenuto a diffidare la parte ad adeguarsi entro un termine perentorio, ma può direttamente intimare la decadenza (facendolo ovviamente precedere dal relativo preavviso, atteso che potrebbe l’accertamento dei vigili non essere stato corretto).
L’Avv. Antonino Galletti, amministrativista e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nonché difensore della ricorrente vittoriosa al TAR ha chiarito che “non sarà più possibile per il Comune sovrapporre gli accertamenti anche reiterati da parte della Polizia locale con la comunicazione della relativa contestazione demandata al dirigente il quale ove ritenga, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale, adottabile un provvedimento di decadenza alla parte che abbia posto in essere una violazione, è tenuto a diffidare la parte ad adeguarsi entro un termine preciso”; dunque, secondo l’Avv. Galletti, d’ora innanzi vi saranno maggiori garanzie per i concessionari non più alla mercé soltanto degli accertamenti dei vigili, ma con la possibilità di partecipare attivamente al procedimento ed adeguarsi ad eventuali prescrizioni, senza rischiare l’immediata decadenza.