Anche per i Dirigenti vale il blocco dei licenziamenti.
Con l’Ordinanza del 26 febbraio il Tribunale di Roma ha affermato che il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e art. 80 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.
E’ necessario rilevare che nel blocco dei licenziamenti risiede la volontà del Legislatore di evitare che le conseguenze economiche della pandemia possano tradursi nella soppressione di posti di lavoro.
Un rischio così generalizzato non può che non interessare la categoria dei Dirigenti, per molti versi ancora meno tutelato rispetto agli altri lavoratori in ragione del diverso regime di licenziamento ad essi applicato, che si fonda sul principio (di natura contrattuale) della “giustificatezza”.
L’applicabilità del blocco dei licenziamenti collettivi, rileva invece il Tribunale “offre un dato significativo del fatto che il legislatore non abbia voluto fondare una distinzione basata sullo status del lavoro dirigenziale e sulla particolarità di esso”.
Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del licenziamento del Manager per violazione di disposizione imperativa, ordinando alla società datrice di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro e condannandola al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.