Bolletta luce: L’IVA al 10% e non al 22% per le parti comuni dei condomini.
Da quanto si apprendere da un comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori, a seguito di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, l’Iva agevolata al 10% si applica anche all’utenza elettrica indispensabile per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali (esclusi uffici) che invece attualmente pagano l’Iva al 22.
Il comunicato precisa che “Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico“, spiega così il Dott. Marco Vignola, Responsabile del Settore Energia dell’Unc.
Rispondendo a un amministratore di condominio che chiedeva chiarimenti, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, con l’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, che “prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali”. Le parti condominiali non possono essere considerate “come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condomini”.
Perciò, “si ritiene che l’aliquota Iva ridotta” vada applicata anche “alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale”.