Assicurazione RC auto: il risarcimento dei danni deve applicarsi anche ai sinistri occorsi in aree private a uso non pubblico
Con la recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (n.21983 del 30 luglio 2021) la Suprema Corte ha posto fine ad una vicenda giurisprudenziale lunga e di forte impatto anche sociale.
I Giudici di Piazza Cavour con detta pronuncia hanno recepito l’orientamento della normativa europea che stabilisce come l’assicurazione deve coprire il danno da uso dell’auto anche nelle ‘aree private’ in senso stretto.
Tale nuovo principio, prima di adesso, andava contro quanto previsto dalla Legge Italiana art. 122 comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile e dall’articolo 91 comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico”
La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che la Legge Italiana debba necessariamente allinearsi alla normativa europea in base alla quale la copertura è valida con riferimento a “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” e non più solamente allo spazio dove si possa svolgere una circolazione assimilabile per frequenza a quella di una strada pubblica.