Diritto, fissato a 1000 euro il limite per l’ impignorabilità delle pensioni.
Una nuova disposizione, inserita dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis, eleva da 750 a 1.000 euro il limite per l’impignorabilità delle pensioni.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge
Il nuovo art. 21-bis
E’ stato, infatti, introdotto durante l’iter parlamentare il nuovo art. 21 bis che dispone come le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità relative a pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di Legge. Va evidenziato come la quantificazione di quello che si definisce come “minimo vitale” in 1.000 euro trova riscontro in numerose proposte contenute nei diversi programmi elettorali delle diverse forze politiche sia in termini di “quantum” di pensione minima che di importo soglia della pensione contributiva di garanzia.