Assegno unico per i figli a carico, tutto quello che c’è da sapere
È possibile fare la domanda di assegno unico senza avere ancora un Isee 2022 e presentarlo successivamente?
Sì, è possibile fare domanda per l’assegno unico dal 1° gennaio 2022 senza avere ancora un Isee 2022 in corso di validità. I canali per fare domanda sono tre: online sul sito internet dell’Inps, tramite Spid, Cie o Cns; telefonicamente, tramite il contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); presso gli istituti di patronato.
Se successivamente l’Isee viene elaborato entro fine febbraio, automaticamente gli importi erogati a partire dal mese di marzo 2022 saranno calcolati in base all’indicatore della situazione economica del nucleo: non è infatti necessario allegarlo alla domanda, sarà direttamente Inps a leggere i dati incrociando le banche dati. Altrimenti sarà erogata la quota minima dell’assegno unico (50 euro per ciascun figlio minore) prevista in caso di domanda senza Isee.
Se l’Isee 2022 viene invece presentato entro giugno, l’eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio, mentre gli eventuali Isee elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Resta comunque obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.
2 – Genitori separati
Come viene pagato l’assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell’importo? E in caso di affido esclusivo?
La procedura prevede che, in presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due debba fare la domanda di assegno unico, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore. Per legge l’assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra i genitori aventi diritto.
In pratica, il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100%, deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. E l’altro genitore non deve obbligatoriamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura con le proprie credenziali. Anche se non è previsto il suo nulla osta, però, resta salva la possibilità per il secondo genitore di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva: gli basterà accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50% (Iban oppure bonifico domiciliato, e così via).
Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell’accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma scritta, questi aspetti.
3 – Donne in gravidanza
Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza al settimo mese? Nel frattempo, a gennaio e febbraio, è ancora possibile fare domanda per il premio alla nascita?
Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda però al momento va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno, saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. A quel punto saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita, che è stato cancellato dal 1° gennaio 2022, insieme al bonus bebé che non è previsto per i nati o adottati dal 1° gennaio 2022 in poi.
4 – L’accredito
Nella domanda di assegno unico, possiamo indicare un conto corrente qualsiasi su cui accreditare le somme o deve essere intestato a uno dei due genitori? Possiamo utilizzare una carta prepagata intestata al figlio? Che caratteristiche deve avere?
L’assegno unico può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%) o, se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, che siano indicati gli Iban di entrambi i genitori. Solo se il figlio è maggiorenne under 21, l’Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne, se richiede lui in prima persona la prestazione (in questo caso, l’importo a lui erogato sarà limitato alla quota di assegno di sua competenza). Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.
In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Ue (Financial identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
5 – Errore e rinuncia
In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla?
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su «Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.
6 – Il minore in affido
Quale Isee devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di assegno unico?
In caso di affidamento, flaggando la casella relativa all’affidamento preadottivo, per la corretta compilazione della Dsu ai fini Isee, occorre distinguere le varie ipotesi previste dall’articolo 3 del Dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evince dal provvedimento del giudice del tribunale minorile:
– il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l’Isee del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare;
– il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore.
In ogni caso, nella domanda di assegno unico sarà preso in considerazione «sempre l’Isee del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore».
7 – Figli all’estero
Ho un figlio a carico under 21 ma residente all’estero (iscritto all’Aire). Ho diritto all’assegno unico?
Si attendono chiarimenti all’interno della circolare Inps di prossima emanazione. Si ricorda che per figli a carico, in base all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 230/2021 sull’assegno unico (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 309 del 30 dicembre 2021), si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee.
8 – Residenti all’estero
Sono residente a San Marino, percepisco redditi in Italia dove presento la dichiarazione dei redditi e percepisco le detrazioni per i miei due figli a carico. Posso presentare la domanda per l’assegno unico oppure no, non essendo residente in Italia?
Si attendono chiarimenti all’interno della prossima circolare Inps. Il decreto istitutivo dell’assegno unico, comunque, sembra escludere dal novero dei beneficiari i richiedenti che non siano residenti al momento della domanda in Italia e che non siano (o non siano stati) residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi (in alternativa a quest’ultimo requisito, la norma prevede che il richiedente sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata almeno semestrale).
9 – Due redditi da lavoro
La maggiorazione dell’assegno unico per reddito da lavoro di entrambi i genitori, scatta anche se si è genitore unico (ad esempio vedovo o con figlio non riconosciuto)? E se uno dei due genitori percepisce Naspi e l’altro è lavoratore dipendente? E se uno dei due genitori ha partita Iva e l’altro è dipendente?
La maggiorazione non scatta in caso di genitore unico titolare di reddito da lavoro. Bisogna però attendere la circolare Inps che chiarirà se il diritto alla maggiorazione potrà essere riconosciuto automaticamente anche in questi casi o quando uno dei due genitori è percettore della Naspi. Al momento, con l’espressione «reddito da lavoro» si intendono redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa, in base ai vari articoli del Tuir che li prevedono e li disciplinano. Va precisato che, in base al Dlgs 230/2021, la maggiorazione spetta solo nel caso di Isee inferiore a 4omila euro, non quindi a tutti,come sembrerebbe dal modello di domanda.
10 – Famiglie numerose
Abbiamo quattro figli di cui uno con più di 21 anni. Abbiamo diritto alla maggiorazione di 100 euro prevista per le famiglie numerose sull’assegno unico?
Sì, anche se la maggiorazione non è prevista in base alle informazioni raccolte dal simulatore dell’assegno unico pubblicato online sul sito internet dell’Inps. Per legge, infatti, a decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11 – L’ISEE corrente
Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2021 può presentare Isee corrente? E ogni quanto dovrà ripresentarlo?
Sì, la richiesta può essere accompagnata dall’Isee corrente, che fotografa una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell’Isee ordinario (che guarda al reddito e al patrimonio di due anni prima: l’Isee 2022 si basa su reddito e patrimonio del 2020) .Nel caso di variazione reddituale, l’Isee corrente vale sei mesi. Nel caso di variazione del patrimonio, l’Isee corrente si può presentare da aprile di ogni anno e vale sino al 31 dicembre dello stesso anno.
12 – Il nucleo familiare
Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell’Isee 2022 valido per l’assegno unico? Il nuovo convivente della madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zio, nonni) che convivono con il minore vanno inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va incluso?
Per richiedere l’assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l’Isee minorenni (articolo 7 del Dpcm 159/2013). Tale indicatore, è diverso dall’Isee ordinario solo nel caso di caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell’Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva» (si veda il paragrafo 7 della circolare Inps 171/2014). Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all’Isee ordinario (articoli da 2 a 5 del Dpcm 159/2013) e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico a fini Irpef oppure se hanno un’età pari o superiore a 26 anni. In generale, comunque, l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo a fini Isee.
13 – Il patrimonio
Nel 2021 abbiamo comprato una casa e un’automobile. Queste due vanno dichiarate nell’Isee 2022 oppure no?
No. Gli immobili da indicare nell’Isee 2022 sono quelli posseduti al 31 dicembre del secondo anno solare antecedente (2020). Tuttavia, se la casa è quella di abitazione del nucleo, va indicata nell’apposito quadro della Dsu, se posseduta al momento della presentazione.
14 – Under 21 Neet
Ho un figlio maggiorenne a carico che non lavora e non studia. Mi sembra di aver capito che non ho diritto all’assegno unico, ma ho ancora diritto alle detrazioni per i figli a carico?
No, le detrazioni per i figli a carico restano in vigore solo per gli over 21. E per avere l’assegno unico invece il figlio maggiorenne deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
15 – Maggiorazione Anf
Per avere la maggiorazione destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro, che percepivano assegni al nucleo familiare, è necessario dichiarare di avere l’Isee sotto questa soglia e di aver percepito gli Anf nel 2021. Ma se ora, con la domanda, non volessi presentare l’Isee per il 2022? E se lo presentassi in seguito, sarebbe necessario presentare una nuova domanda o si può modificare quella già presentata?
Senza la presentazione dell’Isee, non sarebbe possibile flaggare nella domanda di assegno unico la richiesta della maggiorazione prevista dall’articolo 5 del Dlgs 230/2021, destinata appunto alle famiglie con Isee fino a 25mila euro. Se l’Isee fosse presentato in un secondo momento, probabilmente si potrebbe solo modificare la domanda già presentata per gli stessi minori.