La ripartizione delle spese di riscaldamento in presenza dei contabilizzatori.
Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente prodotto.
Secondo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II civile, con l’ordinanza 11 settembre – 4 novembre 2019, n. 28282 se il condominio è dotato di un sistema di contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento dei singoli condomini vanno ripartite in base al consumo effettivo.
Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente prodotto.
Nei condomini di edifici che hanno predisposto l’adozione di un sistema di contabilizzazione del calore si impone il riparto delle spese del riscaldamento centralizzato in base al consumo effettivamente registrato dalla singola unità abitativa.
Secondo la Suprema Corte è quindi illegittima la suddivisione, seppur parziale, di tali spese in base ai valori indicati nelle tabelle millesimali anche in presenza di eventuali e contrari provvedimenti regionali.