Il “Decreto Ristori” e le principali novità per il mondo dello sport
Dopo i provvedimenti di chiusura del settore sport, introdotti dal D.P.C.M. 24.10.2020 (e auspicando che non si debbano ulteriormente accentuare), il Governo ha approvato un nuovo Decreto “Ristori” contenente gli aiuti alle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio.
Tra le misure di sostegno adottate, è stata riconosciuta anche un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e “Rilancio” (D.L. n. 34/2020). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro (si legga Indennità per collaboratori sportivi: domande entro il 15 settembre 2020 del 10 settembre 2020)
Il Decreto Ristori (D.L. 137/2020) è stato pubblicato nella notte nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020.
Viene previsto un contributo a fondo perduto per le “imprese” dei settori oggetto delle restrizioni.
Per capire se si sia compresi in detti settori si dovrà verificare se il codice Ateco della propria attività è ricompresa o meno tra quelli riportati nella tabella allegata al decreto.
Si evidenzia che tra i codici ATECO non è compreso il codice 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi” che secondo le indicazioni fornite nel 2007 dall’Agenzia Entrate ricomprende (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività:
- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera);
- centri e campi scuola per la formazione sportiva;
- corsi di ginnastica;
- corsi o scuole di equitazione;
- corsi di nuoto;
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi;
- corsi di arti marziali;
- corsi di giochi di carte (esempio bridge);
- corsi di yoga.
Non se ne comprende pertanto l’esclusione, che si spera possa essere sanata in sede di conversione del Decreto, che già peraltro all’art. 1 stabilisce che “possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1”.
Si dovrà possedere una partita iva attiva alla data del 25 ottobre 2020. Attivazioni successive non consentiranno l’accesso al contributo.
Tale ultimo requisito e la definizione di “settore economico” dell’attività svolta sembra escludere da tale aiuto le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività in favore dei propri associati e, come tali, non dotate di partita Iva.
Le sportive che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio riceveranno l’accredito diretto sul conto corrente; solo le sportive che non hanno già richiesto il contributo sulla base delle precedenti norme emergenziali dovranno presentare nuovamente la domanda la cui quantificazione avverrà sulla base dei criteri indicati dall’articolo 25 D.L. 34/2020.
Viene incrementato il fondo previsto presso l’istituto per il credito sportivo al fine di erogare contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dallo stesso istituto o da altre banche per le esigenze di liquidità delle sportive.
L’articolo 3 costituisce un apposito fondo di 50 milioni di euro per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Al momento non sono noti i criteri di distribuzione di tali risorse: i criteri di ripartizione delle risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
Sempre per le attività indicate dai codici Ateco espressamente elencati è previsto un credito di imposta sugli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Viene eliminato ogni requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
Anche qui la norma usa il termine “imprese”. Sarà necessario attendere circolari interpretative per capire se possano rientrare in tale definizione anche le Asd. Nessun dubbio, invece, per le società sportive dilettantistiche.
Viene introdotto nuovamente il voucher per il controvalore degli spettacoli dal vivo a cui non si potrà assistere. Si ritiene che vi potranno essere ricompresi anche eventuali biglietti acquistati in prevendita per manifestazioni sportive originariamente calendariate alla presenza di pubblico nel periodo 24 ottobre-31 gennaio 2021.
Viene prevista la cancellazione della seconda rata Imu, la proroga al 10 dicembre per la presentazione del modello 770, la proroga della cassa integrazione e un parziale esonero da contributi previdenziali. Viene prorogata la sospensione della possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Infine, diffusamente preannunciata dal Ministro Spadafora, è stata riproposta, per il mese di novembre 2020 e nel limite massimo di 124 milioni di euro, una indennità pari a 800 euro (rispetto ai 600 euro corrisposti in primavera) in favore “dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.
L’emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ma non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza. Si considerano redditi da lavoro che escludono dal diritto di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 Tuir, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati con esclusione di quello di invalidità.
I soggetti che hanno già beneficiato di detta indennità per i mesi da marzo a giugno non dovranno fare alcun adempimento e riceveranno il bonifico da “Sport e Salute” direttamente sul conto corrente senza necessità di ulteriore domanda.
(Fonte : Articolo tratto dal sito www.cilp-italia.com)